Art. 73 — Copia degli atti di parte
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[1]Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice debbono essere inserite nel fascicolo d'ufficio.
[2]Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicate nel comma precedente.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1941 al 26 novembre 2024
