Art. 69-bis — Determinazione delle udienze di prima comparizione
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((Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma dell'art. 163 secondo comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti davanti al giudice istruttore, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993
