Art. 78 — Determinazione delle udienze di prima comparizione

L'articolo 69-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 69-bis. - (Determinazione delle udienze di prima comparizione). - Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell'articolo 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art78 · fonte del testo

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