Art. 36 — Fascicoli di cancelleria
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[1]Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non e' prevista espressamente dalla legge.
[2]Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale e' iscritto l'affare.
[3]Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l'ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e il giudice stesso, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l'oggetto.
[4]Nella facciata interna della copertina e' contenuto l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.
[5]Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall'indice.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1941 al 18 ottobre 2022
