Art. 31 — Registri di cancelleria della corte d'appello
Articolo abrogato dalla l. 2 dicembre 1991, n. 399.
Abrogato dal 2 gennaio 1992
Articolo abrogato dalla l. 2 dicembre 1991, n. 399.
Abrogato dal 2 gennaio 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1951 al 2 gennaio 1992. 98 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il cancelliere della corte d'appello deve tenere i registri previsti nei numeri 1 a 10 e 13 a 19 dell'articolo precedente.
tolto: Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal primo presidente della corte d'appello o da un consigliere da lui delegato, tranne quelli indicati nei numeri 15 e 16 che debbono essere numerati e vidimati dal procuratore generale della Repubblica o da un sostituto procuratore generale da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui e' composto il registro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N. 399
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art31 · fonte del testo
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