Art. 22 — Distribuzione degli incarichi
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[1]Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le fuizioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesinio.
[2]Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.
[3]Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico e' conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1941 al 18 ottobre 2022
