Art. 157 — Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario
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[1]L'ufficiale giudiziario redige processo verbale del pagamento che riceve dal debitore a norma dell'articolo 494 del codice. Nello stesso processo verbale inserisce l'eventuale riserva di ripetizione della somma versata.
[2]Il processo verbale e' depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni.
[3]Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951
