Art. 157 — Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951. Leggi il testo vigente →

[1]L'ufficiale giudiziario redige processo verbale del pagamento che riceve dal debitore a norma dell'articolo 494 del codice. Nello stesso processo verbale inserisce l'eventuale riserva di ripetizione della somma versata.

[2]Il processo verbale e' depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni.

[3]Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art157 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari