Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
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Articolo abrogato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
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3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993. 62 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Fino a quando non siano decorsi i termini stabiliti dall'art. 178 quinto comma del Codice, il giudice istruttore, davanti al quale e' stato proposto il reclamo, puo', d'ufficio, rimettere le parti al collegio a norma dell'art. 187 secondo e terzo comma dello stesso codice. In questo caso il giudice invita le parti a precisare le conclusioni a norma dell'art. 189 del codice.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 89, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994; - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art112bis · fonte del testo
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