Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1942 al 18 giugno 2013. Leggi il testo vigente →

[1]Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore puo' ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.

[2]Chi subentra nei diritti di un condominio e' obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.

[3]In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, puo' sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.

Testo in vigore dal 17 aprile 1942 al 18 giugno 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art63 · fonte del testo

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