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[1]Presso la cancelleria di ogni pretura e' tenuto, a cura del cancelliere e sotto la sorveglianza del pretore, il registro delle successioni.

[2]In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge. L'inserzione e' fatta di ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del pretore; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi.

[3]Il registro e' diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredita' con beneficio d'inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredita' beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli articoli 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredita'. Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredita' giacenti, nonche' gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari.

[4]Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si e' aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.

Testo in vigore dal 17 aprile 1942 al 21 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art52 · fonte del testo

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