Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Al procedimento in materia di legittimazione davanti la corte di appello o la corte di cassazione si applicano le disposizioni degli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

[2]Il cancelliere della corte di cassazione richiama di ufficio gli atti dalla corte di appello e li presenta, unitamente al reclamo, al presidente per i provvedimenti menzionati nell'art. 738 del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 17 aprile 1942 al 20 settembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art36 · fonte del testo

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