Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1950 al 1 gennaio 1988. Leggi il testo vigente →

[1]Le societa' civili a tempo determinato, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, continuano ad essere soggette alle leggi anteriori per la durata del contratto, purche' questa risulti da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942.

[2]Le societa' civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine di durata non risulta da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942, sono soggette alle norme del codice sulle societa' semplici a partire dal 1° luglio 1945. Tuttavia anche dopo tale data le obbligazioni sociali sorte antecedentemente alla data suddetta sono regolate dalle disposizioni delle leggi anteriori. 1 2 3 4 5

[3]Alle societa' civili costituite in forma di societa' per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, si applicano le disposizioni relative a questo tipo di societa'.

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11

1

Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 20 marzo 1942, n. 318, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui sara' dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361

2

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 secondo comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217 secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo alla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1948 e al 1° luglio 1948".

D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484

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Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949".

L. 19 dicembre 1949, n. 1051

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La L. 19 dicembre 1949, n. 1051 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361 e 25 marzo 1948, n. 484, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950".

L. 18 ottobre 1950, n. 920

5

La L. 18 ottobre 1950, n. 920 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di societa' e di consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484 e con la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice civile".

Testo in vigore dal 1 dicembre 1950 al 1 gennaio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 1950

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1950 al 1 dicembre 1950.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 ottobre 1950, n. 920

    La L. 18 ottobre 1950, n. 920 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di societa' e di consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484 e con la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice civile".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art204 · fonte del testo

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