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[1]Fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di una impresa commerciale nell'interesse di un minore o di un interdetto, gli atti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato, i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni stesse, le procure institorie, le nomine di procuratori, nonche' gli atti e i fatti relativi alle societa', per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese, sono soggetti alla iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale secondo le modalita' stabilite dalle leggi anteriori, secondo le modalita' stabilite dalle medesime.

[2]Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l'iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice.

[3]Per gli atti per i quali le leggi anteriori prescrivono, oltre l'iscrizione nei registri di cancelleria, la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali, gli effetti dell'iscrizione decorrono dalla data della pubblicazione.

[4]Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attivita' commerciale, salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

[5]Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 2556 e dell'art. 2559 del codice.

Testo in vigore dal 17 aprile 1942 al 19 giugno 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art100 · fonte del testo

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