Art. 25 — Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318

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L'installazione di reti di telecomunicazioni, la loro fornitura e la prestazione dei servizi di telecomunicazioni senza la prescritta licenza individuale sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. La prestazione di servizi senza la prescritta autorizzazione generale e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o a rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete. L'effettuazione di servizi in difformita' da quanto sancito nella licenza individuale o nell'autorizzazione generale e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni per le fattispecie relative alle licenze individuali e di una somma da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni per le fattispecie relative alle autorizzazioni generali. Nei casi di cui al comma 4 e nelle ipotesi di mancato pagamento nei termini previsti dei contributi, degli altri indennizzi e di quanto altro dovuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, l'Autorita' puo' sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione, l'Autorita' procede alla revoca della licenza individuale o dell'autorizzazione generale. Nei predetti casi l'Autorita' rimane esonerata da ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non e' tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell'organismo di telecomunicazioni. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, commi 2, 7 e 9; 5, commi 1 e 5; 11, commi 3 e 8; 15; 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, comma 8; 7, comma 4, primo periodo; 8, commi 1, 5 e 6; 9, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 10, commi 1, 2, 5 e 6; 16, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni.

Testo in vigore dal 7 maggio 1998 al 2 febbraio 2000

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