Art. 6 — Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994, n. 146, e attuazione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE

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Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142. I termini di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera c), e dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991, previa consultazione delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 4 e applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1996 al 22 maggio 1998

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