Titolo I – Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
- Art. 1 — Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie
- Art. 2 — Partecipazione delle regioni all'attuazione del diritto comunitario
- Art. 3 — Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa
- Art. 4 — Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare
- Art. 5 — Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa
- Art. 6 — Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994, n. 146, e attuazione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE
- Art. 7 — Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie
- Art. 8 — Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie