Art. 29 — Commercializzazione dei volatili da cortile e di altri prodotti di origine animale

L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/116/CEE e 92/120/CEE sara' informata ai seguenti criteri:

  • a)fissare le condizioni sanitarie minime per gli impianti con limitata capacita' lavorativa per la macellazione e la commercializzazione dei volatili da cortile;
  • b)definire le norme per le strutture di macellazione operanti in ambiti territoriali locali e per quelle con limitata capacita' lavorativa ai fini delle deroghe temporanee alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di origine animale.

Testo vigente dal 4 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art29 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari