Art. 46 — Medicinali veterinari per uso immunologico e mangimi medicati: criteri di delega

L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/44/CEE. 90/167/CEE e 90/677/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:

  • a)assicurare il controllo sulla idoneita' delle strutture di produzione dei medicinali e dei mangimi;
  • b)disporre procedure e prove idonee a dimostrarne l'efficacia e l'innocuita';
  • c)stabilire controlli sull'importazione, produzione e commercializzazione del materiale biologico e delle materie prime impiegate nella loro preparazione.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art46 · fonte del testo

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