Art. 30 — Massimali di garanzia
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006. 163 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sara' stabilita la data dalla quale i nuovi massimali avranno applicazione; fino a tale data si applica l'articolo 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Le somme fissate a norma del comma 1 possono essere variate, sempre con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica. E' comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalla vigente normativa comunitaria.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art30 · fonte del testo
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