Art. 26 — Libera prestazione di servizi in materia di assicurazioni della circolazione di autoveicoli: criteri di delega
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006. 281 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/618/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
tolto: a) sara' fatto obbligo alle imprese comunitarie che assicurano in regime di liberta' di servizi i rischi del ramo n. 10 di cui all'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295 diversi dalla responsabilita' del vettore:
tolto: 1) di rendere noto alle autorita' competenti il nome e l'indirizzo del proprio rappresentante responsabile delle richieste di indennizzo da parte delle vittime e dei terzi aventi diritto, in caso di incidenti provocati nel territorio della Repubblica ad opera di autoveicoli ivi circolanti e dalle stesse assicurati;
tolto: 2) di indicare il nome e l'indirizzo del suddetto responsabile nella polizza di assicurazioni e in altri documenti contrattuali;
tolto: 3) di presentare una dichiarazione di cui risulti che le imprese stesse sono associate all'ente di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e contribuiscono al Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche e integrazioni;
tolto: b) puo' essere previsto che le imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi per l'assicurazione dei rischi di ccui al ramo n. 10 dell'allegato I alla legge 10 giugno 1978 n. 295, debbano costituire le riserve tecniche relativi a tali assicurazioni sotto il controllo del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), conformemente alle leggi vigenti secondo il regime applicabile in via transitoria ai sensi dell'articolo 11 della direttiva;
tolto: c) al fine di evitare disparita' di trattamento tra i consumatori, l'attuazione della direttiva dovra' essere coordinata con disposizioni specifiche dell'ordinamento nazionale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art26 · fonte del testo
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