Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.
- Art. 1 — Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50
- Art. 2 — Unità da diporto impiegate in attività di noleggio
- Art. 3 — Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche
- Art. 4 — Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine
- Art. 5 — Modifiche al codice della navigazione
- Art. 6 — Delega al Governo per l'emanazione del codice sulla Nautica da diporto. Disposizioni varie
- Art. 7 — Unità navali storiche
- Art. 8 — Ordinanze di polizia marittima
- Art. 9 — Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione
- Art. 10 — Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814
- Art. 11 — Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali
- Art. 12 — Azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici
- Art. 13 — Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative nonché l'esercizio di attività portuali
- Art. 14 — Sgravi contributivi
- Art. 15 — Disposizioni abrogative