La Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina e' autorizzata a rateizzare in 40 annualita', senza interessi, il prezzo dei terreni che essa vendera' ai coltivatori diretti che, in conseguenza della predetta calamita', siano costretti a trasferire altrove la propria attivita' professionale. La Cassa e' altresi' autorizzata ad assumere a proprio carico anche gli oneri accessori relativi a tali vendite. La sussistenza delle condizioni di cui al primo comma e' attestata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Testo vigente dal 9 novembre 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art22 · fonte del testo

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