Art. 4
Misure per il rafforzamento delle attivita' di previsione e prevenzione degli incendi boschivi Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro ((approvazione)), ((ai fini della loro lettura sinottica da parte del)) Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto che, al riguardo, ((si esprime in forma non vincolante ai fini del)) piu' efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente, ((ferma restando la competenza delle regioni per l'approvazione dei piani come previsto dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353,)) anche in relazione agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 136 del 14 giugno 2017, e all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato. ((1-bis. Ai fini delle successive revisioni annuali dei piani regionali, le regioni possono adeguare i propri piani sulla base di quanto espresso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2)) Nell'ambito della (( strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI))), una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ((pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e' destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio e' elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei ((piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni)), ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto ((dai piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni)) e sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di attivita' di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico ((,)) utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresi', a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonche' attivita' di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi. ((Gli interventi di cui al presente comma sono orientati al principio fondamentale di tutela degli ecosistemi e degli habitat)). Al fine della realizzazione delle opere, l'approvazione del progetto definitivo ((, corredato di una relazione geologica sulle probabili conseguenze in termini di tenuta idrogeologica del suolo interessato da incendi boschivi,)) equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi e' effettuata a mezzo del coinvolgimento delle Regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione ((della SNAI)). All'istruttoria ((partecipano)) anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del ((codice di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ((il Ministero delle politiche agricole)) alimentari e forestali, nonche' il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco ((, il Ministero della transizione ecologica, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177)). Agli interventi da realizzare si applicano le procedure di speciale accelerazione e semplificazione di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 2, sono ricompresi anche i Comuni localizzati nelle Isole minori. I Piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, ((finalizzati alla sicurezza dei territori e all'incolumita' delle persone e degli animali)), tengono conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai ((, in particolare di droni dotati di sensori, di videocamere ottiche e a infrarossi nonche' di radar, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2-ter dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353)).
Testo vigente dal 9 novembre 2021
