Art. 3 — Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco

((1. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei rispettivi siti internet istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti nei siti internet istituzionali)) Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10. ((Con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Fino all'entrata in vigore delle predette normative regionali, gli elenchi)) definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, qualora non siano approvati dai comuni entro il termine di novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000, sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni. A tal fine la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni e' effettuata ((nel sito internet istituzionale)) della Regione e si applicano i medesimi ((termini previsti dal quarto e dal quinto periodo del medesimo articolo 10, comma 2)). Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale ((e delle province autonome di Trento e di Bolzano)) assicurano ((il monitoraggio degli adempimenti)) previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunicano gli esiti alle Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 ((del presente articolo)), e ai Prefetti territorialmente competenti. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 9 novembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 9 settembre 2021 al 9 novembre 2021. 43 parole tolte, 146 parole aggiunte.

tolto: Gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente rilevati annualmente dalaggiunto: 1. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei tolto: Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni aggiunto: carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle tolto: Province aggiunto: province autonome di Trento e di Bolzano, tolto: resi tempestivamente disponibili alle Regioni e ai Comuni aggiunto: entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitaletolto: ,aggiunto: . Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione tolto: sui rispettivi siti aggiunto: nei rispettivi siti internet istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli aggiunto: percorsi dal fuoco rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della … parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. aggiunto: Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti nei siti internet istituzionali Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, … le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10. tolto: Gli aggiunto: Con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Fino all'entrata in vigore delle predette normative regionali, gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative … dalle Regioni. A tal fine la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni e' effettuata tolto: sul sito aggiunto: nel sito internet istituzionale della Regione e si applicano i medesimi termini previsti dal tolto: terzo e quarto aggiunto: quarto e dal quinto periodo del medesimo articolo 10, comma 2. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale aggiunto: e delle province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il monitoraggio tolto: del rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. … Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 aggiunto: del presente articolo, e ai Prefetti territorialmente competenti. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-09-08;120~art3 · fonte del testo

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