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L'estensione delle zone da includere nei piani e' determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare e dal suo prevedibile sviluppo per un decennio. Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell'aggregato urbano. Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili da demolirsi per ragioni igienico-sanitarie e individuate nell'ambito di piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore. Ove si manifesti l'esigenza di reperire in parte le aree per la formazione dei piani in zone non destinate all'edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, o si renda comunque necessario apportare modifiche a questi ultimi, si puo' procedere con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma della presente legge costituisce variante al piano regolatore. Qualora non esista piano regolatore, le zone riservate alla edilizia economica e popolare, ai sensi dei precedenti commi, sono comprese in un programma di fabbricazione, il quale e' compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed e' approvato a norma dell'articolo 8 della presente legge.

Testo in vigore dal 30 aprile 1962 al 31 ottobre 1971

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 79/1965

    Parametro
    6 dicembre 1965

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, primo, secondo, terzo e quinto comma; 10, primo e secondo comma; 12, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, ed ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, Sezione IV. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo de…

    Art. 9 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare · Art. 3 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare · Art. 23 cost. · Art. 12 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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