Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1965 al 1 agosto 1965. Leggi il testo vigente →

I proprietari delle aree, gia' destinate ad edilizia residenziale comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge, possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare. 1 Il sindaco concede la licenza di costruzione su parere conforme della, Commissione di cui all'articolo 11, richiesto ai fini del coordinato utilizzo delle aree comprese nei piani, e sempre che non sussistano prevalenti esigenze degli enti indicati nell'articolo 10. I progetti debbono essere preventivamente approvati dall'Ufficio del genio civile, al quale spetta di accertare che le costruzioni siano di tipo economico o popolare.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 9 aprile 1965, n. 22 (in G.U. 1a s.s. 17/04/1965, n. 98) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione: a) dell'art. 12, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1962, n. 167 (contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione; b) dell'art. 16, primo comma, di detta legge, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione."

Testo in vigore dal 18 aprile 1965 al 1 agosto 1965

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 22/1965

    Illegittimità dichiarata
    9 aprile 1965

    riunite le tre cause di cui in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione: a) dell'art. 12, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1962, n. 167 (contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo com…

    Art. 12 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare · Art. 42 cost. · Art. 3 cost. · Art. 16 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 aprile 1965

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1962 al 18 aprile 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 9 aprile 1965, n. 22 (in G.U. 1a s.s. 17/04/1965, n. 98) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione: a) dell'art. 12, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1962, n. 167 (contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione; b) dell'art. 16, primo comma, di detta legge, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167~art16 · fonte del testo

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