Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 2016 al 20 febbraio 2021. 318 parole tolte, 52 parole aggiunte in 7 capoversi.
a) tolto: quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, irrogate mediante decisione pronunciata in absentia, e l'interessato non e' comparso personalmente nel processo concluso con siffatta decisione, la corte di appello puo', comunque, dar luogo alla consegna se il certificato attesta una delle seguenti condizioni:
tolto: 1) l'interessato e' stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in absentia e del fatto che una tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in absentia;
tolto: 2) l'interessato, informato del processo a suo carico, e' stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;
tolto: 3) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione ed informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facolta' di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione, ne' ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto ritualmente appello;
tolto: 4) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la ricevera' personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sara' espressamente informato dei termini entro i quali potra' esercitare il diritto a un nuovo processo o la facolta' di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione.
tolto: b) se il aggiunto: se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso e' punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale a vita, l'esecuzione tolto: di tale aggiunto: del mandato e' subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena tolto: comminata aggiunto: inflitta, su richiesta o tolto: entro aggiunto: trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha … o della prassi dello Stato membro di emissione, affinche' la pena o la misura tolto: in questione aggiunto: di sicurezza non siano eseguite;
tolto: c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeoaggiunto: b) se il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini di un'azione penale tolto: e' cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna aggiunto: nei confronti di cittadino italiano o di cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni, l'esecuzione del mandato e' subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata tolto: ascoltata aggiunto: sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato tolto: membro di esecuzione aggiunto: italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente tolto: pronunciate aggiunto: applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.