Art. 7
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[1]Non sono soggette a rinnovazione:
- a)le ipoteche per cauzioni imposte dalle leggi nell'interesse del pubblico per cause dipendenti dall'esercizio di uffici o professioni;
- b)le ipoteche a favore dell'erario per i contabili dello Stato.
[2]Le ipoteche a favore della moglie su iscrizioni del marito, a garanzia della dote e dei lucri dotali, conservano il loro effetto senza la rinnovazione per il tempo stabilito dall'art. 2004 del Codice civile.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
