Codice civile

Art. 2004 c.c. — Limitazione della libertà di emissione

Il titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma di danaro non puo' essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per i titoli al portatore, dopo averne precisata la legge di circolazione e le condizioni di legittimazione del possessore (art. 2003), si è risolto il discusso problema della loro libertà di emissione (art 2004). Si è ammessa in via di principio tale libertà, ma si è posta una limitazione all'assolutezza della regola, relativamente a quei titoli che hanno per oggetto una somma di danaro; con che si è evitato il pericolo che tali titoli possano usurpare la funzione della carta moneta, la cui emissione non può essere lasciata all'arbitrio dei singoli. I titoli al portatore sottratti o smarriti non sono suscettibili di ammortamento (art. 2006); tuttavia il possessore può ottenere l'adempimento della prestazione e degli accessori al termine della prescrizione e, se si tratta di azioni al portatore, può ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei diritti sociali anche prima del termine di prescrizione, previa, occorrendo, la prestazione di una cauzione. Si sono così estese disposizioni contenute in leggi speciali con riferimento ad ipotesi ben determinate (terremoti, inondazioni e altre gravi calamità), attenuando le conseguenze gravi dello smarrimento e della sottrazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 786

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2004 · fonte del testo

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