Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Qualora l'Amministrazione del debito pubblico si ricusi di eseguire una qualsiasi operazione sopra rendite, la parte richiedente puo' richiamarsene al tribunale civile del luogo del suo domicilio, il quale provvedera' con decreto pronunziato in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e sentita pure la suddetta Amministrazione nelle sue osservazioni scritte.
[2]Contro il provvedimento del tribunale e' ammesso il richiamo in appello, anche da parte dell'Amministrazione, osservate le stesse forme di procedimento.
[3]Il tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata l'istanza, potra' ordinare che siano chiamate le parti che si presumano interessate, o rimandarle a giudizio in contraddittorio, e potra' pure ordinare pubblicazioni o mandare ad eseguire l'operazione con speciali cautele.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
