Art. 14
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1909
Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009. 110 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Qualora l'Amministrazione del debito pubblico si ricusi di eseguire una qualsiasi operazione sopra rendite, la parte richiedente puo' richiamarsene al tribunale civile del luogo del suo domicilio, il quale provvedera' con decreto pronunziato in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e sentita pure la suddetta Amministrazione nelle sue osservazioni scritte.
tolto: Contro il provvedimento del tribunale e' ammesso il richiamo in appello, anche da parte dell'Amministrazione, osservate le stesse forme di procedimento.
tolto: Il tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata l'istanza, potra' ordinare che siano chiamate le parti che si presumano interessate, o rimandarle a giudizio in contraddittorio, e potra' pure ordinare pubblicazioni o mandare ad eseguire l'operazione con speciali cautele.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-12-24;750~art14 · fonte del testo
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