Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1958 al 2 agosto 1960. Leggi il testo vigente →

In deroga all'art. 7, quarto comma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, i danneggiati di guerra, che intendono ricostruire o riparare gli immobili di abitazione di loro proprieta' danneggiati dalla guerra, possono entro il 31 dicembre 1959 dichiarare alla competente intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino di tale immobile, anche se tale dichiarazione non fosse gia' stata fatta entro il termine previsto dal succitato articolo di legge, e sempreche' la relativa denuncia del danno sia stata effettuata entro i termini stabiliti dall'art. 7 della legge succitata. Nel caso che la somma liquidata a titolo di indennizzo sia stata gia' riscossa dall'interessato, si procedera' al conguaglio in sede di concessione del contributo di cui alla presente legge.

Testo in vigore dal 5 marzo 1958 al 2 agosto 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;83~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari