Art. 4 — Sanzioni disciplinari per il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali

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[1]Il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali civilmente mobilitato e' soggetto alle stesse sanzioni disciplinari previste per i dipendenti di ruolo, in quanto applicabili, fermo l'aggravamento di cui all'articolo precedente.

[2]Tuttavia, alla sospensione dal grado e dallo stipendio o dal lavoro e' sostituita la multa fino a lire cinquecento; alla revoca dall'impiego, alla destituzione o alla espulsione e' sostituito il licenziamento per motivi disciplinari, con la perdita di qualsiasi indennita' o assegno.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1942 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-16;1611~art4 · fonte del testo

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