[1]Sanzioni disciplinari per il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali.

[2]Il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali, mobilitato per il servizio del lavoro, e' soggetto alle stesse sanzioni disciplinari previste per i dipendenti di ruolo, in quanto applicabili, fermo l'aggravamento di cui all'articolo precedente.

[3]Tuttavia, alla sospensione dal grado e dallo stipendio o dal lavoro, alla revoca dall'impiego, alla destituzione o alla espulsione, e' sostituita la multa sino a lire cinquemila.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art39 · fonte del testo

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