Art. 3 — Aggravamento delle sanzioni disciplinari

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[1]per il personale di ruolo delle Amministrazioni statali.

[2]Per il personale di ruolo delle Amministrazioni statali civilmente mobilitate, le sanzioni previste dagli ordinamenti generali e speciali per le infrazioni disciplinari commesse in servizio o a causa di servizio, possono essere aumentate da uno a tre gradi; e, se trattasi di sanzioni pecuniarie, possono essere aumentate fino al triplo.

[3]L'autorita' competente a infliggere le punizioni disciplinari secondo i criteri normali, se ritiene che debba farsi luogo all'aumento preveduto dal comma precedente, rimette la decisione all'autorita' superiore cui spetta il potere di infliggere la piu' grave punizione.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1942 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-16;1611~art3 · fonte del testo

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