Art. 30 — Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204

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All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;

  • f-ter)dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace". Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa annua massima di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Testo in vigore dal 20 gennaio 2003 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art30 · fonte del testo

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