Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ((Nell'ambito delle attivita' finalizzate all'attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, con riferimento agli immobili destinati ad alloggio o residenza per studenti universitari, il Ministero dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno 2026, puo' avvalersi del supporto tecnico e specialistico dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., sulla base di apposita convenzione. La commissione da corrispondere a favore della medesima Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. e' determinata, nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo, nel limite dell'1 per cento, a valere sui fondi destinati annualmente alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, depositati nel corrispondente conto di tesoreria del Ministero dell'universita' e della ricerca)).

Testo vigente dal 4 luglio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 2003 al 4 luglio 2026. 133 parole aggiunte.

… dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. aggiunto: Nell'ambito delle attivita' finalizzate all'attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, con riferimento agli immobili destinati ad alloggio o residenza per studenti universitari, il Ministero dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno 2026, puo' avvalersi del supporto tecnico e specialistico dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., sulla base di apposita convenzione. La commissione da corrispondere a favore della medesima Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. e' determinata, nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo, nel limite dell'1 per cento, a valere sui fondi destinati annualmente alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, depositati nel corrispondente conto di tesoreria del Ministero dell'universita' e della ricerca.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art17 · fonte del testo

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