Art. 2-bis — Impignorabilità e insequestrabilità delle risorse per alloggi e residenze per studenti universitari

Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'universita' e della ricerca al finanziamento delle attivita' di cui alla presente legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla presente legge sono nulli e la nullita' e' rilevabile d'ufficio.

Testo vigente dal 1 maggio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2024 al 1 maggio 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:2000-11-14;338~art2bis · fonte del testo

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