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Sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali comportanti investimenti d'importo non superiore a 50 milioni di lire, puo' essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato entro il limite massimo del 50 per cento delle perdite accertate e per un ammontare complessivo non superiore a 15 miliardi di lire. La garanzia di cui al comma precedente e' concessa con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, previo accertamento da parte del Comitato stesso della capacita' tecnico-organizzativa dell'imprenditore e della impossibilita' del richiedente di offrire in garanzia altri beni oltre l'impianto oggetto del finanziamento. Il Comitato indicato nel precedente comma e' integrato da un ispettore generale della Direzione generale del tesoro.

Testo in vigore dal 31 luglio 1961 al 15 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-25;649~art8 · fonte del testo

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