Art. 17 — Piano generale di bonifica montana

Per ciascun comprensorio di bonifica montana deve essere redatto un piano generale di bonifica. Il piano contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e l'indicazione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare riguardo alle opere di consolidamento del suolo e regimazione delle acque, necessarie ai fini della trasformazione agraria del comprensorio. Il piano generale e' redatto, per concessione dello Stato, a termini del precedente art. 5, dal Consorzio dei proprietari, da Province, Comuni e loro consorzi, o altri enti pubblici interessati, o da associazioni e Istituti che abbiano lo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico della montagna. ((In difetto gli Ispettorati regionali delle foreste procedono direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonche' alla compilazione del piano stesso. Per i comprensori interessanti il territorio di due o piu' regioni provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici)). Il piano generale e' pubblicato con le modalita stabilite dalle norme integrative e di attuazione di cui all'art. 38 della presente legge. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide sui ricorsi e sulle opposizioni presentate, approva il piano e puo' introdurre in esso modifiche e integrazioni, anche ai fini del coordinamento del piano stesso con le opere di difesa idraulica, e con i piani relativi a comprensori di bonifica classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ricadenti nel medesimo bacino idrografico.

Testo vigente dal 1 gennaio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1952 al 1 gennaio 1956. 13 parole tolte, 33 parole aggiunte.

… abbiano lo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico della montagna. In difettotolto: , il Ministero dell'agricoltura e foreste, di intesa col Ministero dei lavori pubblici, procede aggiunto: gli Ispettorati regionali delle foreste procedono direttamente agli studi ed alle ricercheaggiunto: , anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonche' alla compilazione del piano stessoaggiunto: . Per i comprensori interessanti il territorio di due o piu' regioni provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici. Il piano generale e' pubblicato con le modalita stabilite dalle norme integrative e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art17 · fonte del testo

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