[1]I proprietari, dei fondi inclusi nel comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica debbono fare e mantenere nei fondi stessi tutte le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque e non recare pregiudizio allo scopo pel quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

[2]Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori all'uopo occorrenti, puo' provvedere, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste se trattasi di eseguire nuove opere, o dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura se trattasi di spese di manutenzione, il Consorzio di bonifica, in nome e per conto dei proprietari interessati.

[3]Alla ripartizione della spesa tra i proprietari che vi hanno interesse alla garanzia del corrispondente credito per contributo ed alla esazione di esso si provvede con le stesse norme che regolano il concorso dei proprietari nella spesa delle opere di bonifica, di competenza statale.

Testo vigente dal 23 marzo 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-02-12;183~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari