Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le entrate dell'Istituto sono costituite:

[2]1° dalle rendite del patrimonio, di cui all'art. 6;

[3]2° dalle offerte, lasciti, ecc., di cancellieri e segretari giudiziari, di persone ed enti, che siano destinati ad erogazioni per fini determinati;

[4]3° da una ritenuta straordinaria mensile, progressiva secondo i gradi, a carico dei cancellieri e segretari giudiziari, fissata nella seguente misura:

[5]L. 2, per i gradi XI, X e IX;

[6]L. 3, per i gradi VIII e VII;

[7]L. 4, per il grado VI. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 novembre 1939, n. 1814

1

La L. 23 novembre 1939, n. 1814, ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "Fino a quando la disposizione del suddetto art. 8, n. 3, non sara' entrata in vigore, continueranno a riscuotersi, secondo le norme anteriori, le ritenute stabilite nell'art. 7, n. 3, della legge 29 giugno 1929, n. 1045, e nell'art. 1 del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 615". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 2) che "La disposizione dell'art. 8, n. 3, avra' attuazione dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione di questa legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1939

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1929 al 31 dicembre 1939.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 novembre 1939, n. 1814

    La L. 23 novembre 1939, n. 1814, ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "Fino a quando la disposizione del suddetto art. 8, n. 3, non sara' entrata in vigore, continueranno a riscuotersi, secondo le norme anteriori, le ritenute stabilite nell'art. 7, n. 3, della legge 29 giugno 1929, n. 1045, e nell'art. 1 del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 615". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 2) che "La disposizione dell'art. 8, n. 3, avra' attuazione dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione di questa legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-06-20;1045~art7 · fonte del testo

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