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[1]Le entrate dell'Istituto sono costituite:
[2]1° dalle rendite del patrimonio, di cui all'art. 6;
[3]2° dalle offerte, lasciti, ecc., di cancellieri e segretari giudiziari, di persone ed enti, che siano destinati ad erogazioni per fini determinati;
[4]3° da una ritenuta straordinaria mensile, progressiva secondo i gradi, a carico dei cancellieri e segretari giudiziari, fissata nella seguente misura:
[5]L. 2, per i gradi XI, X e IX;
[6]L. 3, per i gradi VIII e VII;
[7]L. 4, per il grado VI. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 novembre 1939, n. 1814
1La L. 23 novembre 1939, n. 1814, ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "Fino a quando la disposizione del suddetto art. 8, n. 3, non sara' entrata in vigore, continueranno a riscuotersi, secondo le norme anteriori, le ritenute stabilite nell'art. 7, n. 3, della legge 29 giugno 1929, n. 1045, e nell'art. 1 del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 615". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 2) che "La disposizione dell'art. 8, n. 3, avra' attuazione dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione di questa legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
