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[1]Le entrate dell'Istituto sono costituite:
[2]1° dalle rendite del patrimonio, di cui all'art. 6;
[3]2° dalle offerte, lasciti, ecc., di cancellieri e segretari giudiziari, di persone ed enti, che siano destinati ad erogazioni per fini determinati;
[4]3° da una ritenuta straordinaria mensile, progressiva secondo i gradi, a carico dei cancellieri e segretari giudiziari, fissata nella seguente misura:
[5]L. 2, per i gradi XI, X e IX;
[6]L. 3, per i gradi VIII e VII;
[7]L. 4, per il grado VI.
Testo in vigore dal 1 luglio 1929 al 31 dicembre 1939
