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[1]Le entrate dell'Istituto sono costituite:

[2]1° dalle rendite del patrimonio, di cui all'art. 6;

[3]2° dalle offerte, lasciti, ecc., di cancellieri e segretari giudiziari, di persone ed enti, che siano destinati ad erogazioni per fini determinati;

[4]3° da una ritenuta straordinaria mensile, progressiva secondo i gradi, a carico dei cancellieri e segretari giudiziari, fissata nella seguente misura:

[5]L. 2, per i gradi XI, X e IX;

[6]L. 3, per i gradi VIII e VII;

[7]L. 4, per il grado VI.

Testo in vigore dal 1 luglio 1929 al 31 dicembre 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-06-20;1045~art7 · fonte del testo

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