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La disposizione dell'articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle societa' cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite e' consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite. Le societa' cooperative e i loro consorzi, gia' costituiti alla data di entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che, entro il sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, recepiscono negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile e all'articolo 11, comma 5, della citata legge n. 59 del 1992, concernenti la devoluzione a fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza delle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che, entro la stessa data, ottemperino agli obblighi di versamento stabiliti dalle predette disposizioni. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernente l'obbligo per le societa' cooperative e i loro consorzi di devolvere a fondi mutualistici una quota degli utili annuali pari al 3 per cento, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire".

Testo in vigore dal 22 febbraio 1999 al 23 ottobre 2002

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