Art. 28 — Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze

Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attivita' di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, e' autorizzata la realizzazione di un programma quinquennale per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisto o la locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, nonche' per lo svolgimento delle relative attivita' di gestione. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N. 448)). Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 67.400 milioni per gli anni dal 2000 al 2003. Al relativo onere, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 dicembre 2001, n. 448

2

La L. 28 dicembre 2001, n. 448, ha disposto (con l'art. 52, comma 15)che "l'autorizzazione di spesa di cui al presente comma 3 e' ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003".

Testo vigente dal 1 gennaio 2002

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 gennaio 2002. 107 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: (Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze).Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attivita' di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, … unici del Ministero delle finanze, nonche' per lo svolgimento delle relative attivita' di gestione. tolto: Le risorse occorrenti per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono assicurate attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o piu' imprese che dispongano di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, con particolare riguardo alle esperienze nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, nella conservazione e manutenzione degli immobili e nell'amministrazione del patrimonio, alle quali verra' affidata l'esecuzione del progetto. L'entita' delle risorse che le imprese potranno porre a disposizione sara' commisurata ad un piano finanziario di ammortamento compatibile con quanto previsto dal comma 3 aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N. 448. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 dicembre 2001, n. 448

    La L. 28 dicembre 2001, n. 448, ha disposto (con l'art. 52, comma 15)che "l'autorizzazione di spesa di cui al presente comma 3 e' ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;28~art28 · fonte del testo

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