Art. 3 — Disposizioni riguardanti immobili dell'amministrazione della difesa
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2006 al 9 ottobre 2010. 301 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'amministrazione della difesa e' esonerata dalla consegna all'acquirente dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene immobile ceduto nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale, producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. Al fine di consentire l'espletamento delle attivita' inerenti all'accatastamento delle infrastrutture dell'amministrazione della difesa, fino al 30 giugno 2009, la medesima amministrazione puo' affidare a tecnici liberi professionisti, attraverso apposite convenzioni stipulate dalla direzione generale competente secondo la normativa vigente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro assunzione in consistenza, nonche' la redazione delle tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio. La facolta' di cui al periodo precedente puo' essere esercitata nel limite delle disponibilita' finanziarie derivanti dalle riassegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e degli articoli 19 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e' sostituito dal seguente: "3. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerare destinate alla difesa militare dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dandone comunicazione al Ministro dei lavori pubblici, ed inserisce nel programma di cui all'articolo 8 anche le opere e le realizzazioni immobiliari di privati, quali fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, destinate alla difesa militare con apposito atto del Ministro della difesa, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2001-04-02;136~art3 · fonte del testo
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