Art. 14 — Soccorso a mezzi subacquei civili sinistrati

Ferme restando le competenze stabilite dalla normativa vigente per il coordinamento della ricerca e il soccorso in mare e le specifiche capacita' per il soccorso ai sommergibili militari sinistrati, l'Agenzia, avvalendosi della Marina militare, del Comando generale delle Capitanerie di porto, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando generale della Guardia di finanza sulla base di convenzioni non onerose concluse a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, promuove lo sviluppo della capacita' nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati.

Testo vigente dal 27 gennaio 2026

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-01-26;9~art14 · fonte del testo

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