Art. 3 — Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione

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Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti:

  • a)(( LETTERA ABROGATA DALLA LEGGE 26 SETTEMBRE 1996, N. 507));
  • b)((LETTERA ABROGATA DALLA LEGGE 26 SETTEMBRE 1996, N. 507));
  • c)designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attivita' per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 2, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7;
  • d)sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l'attivita' di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione. La perdita di uno o piu' dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 387. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 387.

Testo in vigore dal 1 ottobre 1996 al 6 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1994 al 1 ottobre 1996. 77 parole tolte, 18 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) tolto: disponibilita' di spazi e di locali, per la cui utilizzazione in relazione all'attivita' siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attivita' aggiunto: LETTERA ABROGATA DALLA LEGGE 26 SETTEMBRE 1996, N. 507;

b) tolto: dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attivita', indicate in apposite tabelle approvate, dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Tali tabelle sono periodicamente aggiornate con la medesima procedura aggiunto: LETTERA ABROGATA DALLA LEGGE 26 SETTEMBRE 1996, N. 507;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;122~art3 · fonte del testo

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