Art. 2 — Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione
Comma abrogato dal d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558.
Abrogato dal 6 dicembre 2000
Comma abrogato dal d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558.
Abrogato dal 6 dicembre 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1996 al 6 dicembre 2000. 174 parole tolte, 33 parole aggiunte.
tolto: Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione. Il registro e' articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al comma 3 dell'articolo 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'articolo 4. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni. Ciascuna impresa puo' essere iscritta in una o piu' sezioni del registro di cui al comma l, in relazione all'attivita' effettivamente esercitata. Non e' consentito esercitare attivita' di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa e' iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attivita' principale. 3-bisaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione, … e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennaleaggiunto: .
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558
Il D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera b)) che "il comma 3-bis dell'art. 2, nella parte in cui se ne dispone l'abrogazione, non e' stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-05;122~art2 · fonte del testo
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