Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attivita' illecita. L'esercizio, da parte di una impresa, di attivita' di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui all'articolo 2 diverse da quella in cui l'impresa e' iscritta e' punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attivita' principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attivita' illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.

Testo vigente dal 19 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;122~art10 · fonte del testo

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